Con la nota “Indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario – Integrazione nota prot. n. 0019051”, il Ministero della Salute ha integrato una precedente nota, informando dell’entrata in vigore del decreto del 5 agosto scorso, n.136, che rappresenta un adeguamento alle disposizioni europee in materia di prescrizioni veterinarie e dispositivi medici
Il Ministero della Salute ha di recente pubblicato una nota relativa alle “Indicazioni operative per la gestione degli stupefacenti e sostanze psicotrope nel settore veterinario – Integrazione nota protocollo n. 0019051”. La stessa rappresenta una integrazione a una nota precedente con la quale si intende informare circa l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, un adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee in ambito di salute veterinaria e dispositivi medici.
Dematerializzazione della Rev: alcune specifiche
Il decreto, rendendo ufficiale la dematerializzazione di alcune prescrizioni veterinarie, estende l’obbligo di utilizzo della ricetta elettronica veterinaria (Rev) anche ad altri medicinali. Sono incluse, infatti, nel novero le preparazioni galeniche, così come i medicinali contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti incluse nella tabella dei medicinali (sezioni B, C, D ed E), a accezione di quelli appartenenti alla tabella A.
Il decreto stabilisce, quindi, la dematerializzazione delle seguenti prescrizioni:
- prescrizione medico-veterinaria di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni B, C, D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90;
- richiesta di approvvigionamento (articolo 42 del D.P.R. 309/90) di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90;
- prescrizione medico-veterinaria per scorta di medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope comprese nella tabella dei medicinali, sezioni D ed E, di cui all’articolo 14 del DPR 309/90. La dematerializzazione andrà a ricomprendere anche le preparazioni galeniche magistrali, come espressamente esplicitato dal Ministero della Salute.
Ricetta cartacea: in quali casi
A rimanere cartacee invece le prescrizioni relative a medicinali, comprese le preparazioni galeniche, contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nella tabella dei medicinali alla sezione A, per cui rimane l’obbligo di utilizzo dell’apposito ricettario approvato con decreto del Ministro della salute del 10 marzo 2006 (ricetta cartacea a ricalco).
Articolo di Elena D’Alessandri – Articolo tratto da FarmaciaNews